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Costituzione e Scopi

Art. 1 - E' costituita, con sede in Milano, l'Associazione Specializzata non avente fini di lucro denominata Società Italiani Alani (S.I.A.). L'Associazione Società Italiana Alani agisce senza perseguire fini di lucro e ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo della razza Alano nelle sue varietà, svolgendo anche incarichi di ricerca e di verifica affidati dall'E.N.C.I. e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tal fine la Società Italiana Alani fornisce periodicamente all'E.N.C.I. una relazione sulla situazione della Razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

Art. 2 -  Per il conseguimento dei fini di cui sopra la Società:

a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento degli alani ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;

b) è associata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le Delibere e le Determinazioni assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'E.N.C.I.;

c) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l'E.N.C.I., con le società cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o società specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva e il riconoscimento dell'E.N.C.I., nel quadro e con la disciplina da questi stabilite.

 

SOCI

Art. 3 - Possono essere Soci della Società Italiana Alani tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità il cui comportamento non sia, o non sia stato, in alcun modo contrario ai principi della cinofilia e dell'Associazione, che abbiano interesse verso il miglioramento della razza alani e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio.

Art. 4 -  I Soci si dividono in Soci ordinari e Soci sostenitori;

i loro diritti e doveri nei confronti della Società od in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i Soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all'attività del sodalizio. Il Consiglio potrà nominare Soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai Soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i Soci di età inferiore ai 18 anni. Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l'Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'Associazione ed i propri soci, e con l'eguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

Art. 5 - Per far parte in qualità di Socio della Società occorre avanzare domanda scritta e firmata convalidata dalla firma di due Soci presentatori ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall'Assemblea. Su ciascuna domanda decide il Consiglio. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile. Le domande  di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

Art. 6 -  L'Assemblea generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla Società dai Soci. La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi.

Art. 7 -  L'iscrizione a Socio vale per l'annata in corso e si intenderà tacitamente rinnovata per l'anno successivo qualora il Socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

Art. 8 -  La qualità di Socio si perde:

a)  per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 7;

b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno;
c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di Socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art. 9 -  L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso

 

ORGANI SOCIALI

Art. 10 -  Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo composto dai Consiglieri eletti e da un consigliere nominato dall'E.N.C.I.;

c) il Presidente;

d) il Comitato dei Probiviri;

e) il Collegio Sindacale;

f)  il Comitato Esecutivo, qualora sia stato nominato dal Consiglio ai sensi dell'Art. 17;

g) il Comitato Tecnico, qualora sia nominato dal Consiglio ai sensi dell'Art. 17

 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 11 -  L'Assemblea generale è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dai soci cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe ne è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Non è ammesso il voto per posta.

Art. 12 -  L'Assemblea generale dei Soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L'Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà anche essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 13 -  L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria almeno una volta all'anno, in Italia, in luogo di facile accesso individuato dal Consiglio Direttivo, entro il mese di marzo per l'approvazione del Rendiconto Consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci o  almeno un terzo dei Soci  aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio per posta ai Soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. I Soci onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

Art. 14 -  L'Assemblea ha il compito di deliberare:

a) sul programma generale della Società;

b) sull'elezione delle cariche sociali;

c) sul di rendiconto economico – finanziario;

d) sulle modifiche dello Statuto;

e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei Soci prevista nell'art. 4;

f)  su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

Spetta, inoltre, all'Assemblea eleggere i Consiglieri, i Probiviri ed i Sindaci effettivi e supplenti.

 

IL CONSIGLIO

Art. 15 -  Il Consiglio Direttivo è composto da nove Consiglieri. Otto di essi sono eletti dall'Assemblea generale fra i Soci, durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Uno è nominato dall'E.N.C.I e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del consiglio direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell'E.N.C.I. Il consigliere così nominato deve annualmente relazionare all'E.N.C.I. circa l'andamento dell'Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'E.N.C.I. Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri elettivi, questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venissero a mancare invece, più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio.

Art. 16 -  Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statuari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni. Il Consiglio potrà istituire Delegazioni o Gruppi territoriali.

Art. 17 - Il Consiglio provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di uno o due vice presidenti della società, di uno oppure due segretari, ed eventualmente di un cassiere. Il presidente e il vice presidente devono essere eletti tra i consiglieri; segretari ed il cassiere possono anche non essere membri del consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro. Il consiglio può anche nominare tra i suoi membri un Comitato Esecutivo determinandone le attribuzioni. Il consiglio può anche nominare un Comitato tecnico stabilendone la composizione e le norme di funzionamento.

Art. 18 - Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o quando lo richieda la maggioranza dei consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione saranno diramati dal Presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione ovvero in caso di motivata urgenza almeno tre giorni prima. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza da un vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

 

IL PRESIDENTE

Art. 19 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea; provvede a quanto si addice alla osservanza delle disposizioni statuarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte alla approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.

L'Associazione presta all'E.N.C.I. piena collaborazione; in particolare, il presidente dell'Associazione ha l'onere :

- di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e  chiarimenti avanzate dall'E.N.C.I

- di comunicare all'E.N.C.I. le variazioni all'elenco dei Soci le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall'E.N.C.I.

Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non Consigliere purché Socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.

 

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - Il patrimonio della Società è costituito:

a) dai beni mobili e immobili;

b) dalle somme accantonate;

c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate della Società sono costituite:

a) dalle quote annuali versate dai Soci;

b) dagli eventuali contributi concessile da enti o persone;

c) dalle attività di gestione;

d) da qualsiasi altro provente pervenuto a qualsiasi titolo.

Art. 21 - L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l'assemblea generale dei Soci con l'approvazione del Rendiconto, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il Rendiconto consuntivo approvato dall'Assemblea Generale dei Soci va trasmesso in copia all'E.N.C.I. Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall'esercizio dell'attività statuaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

 

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 - La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio Sindacale composto di tre Sindaci, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L'Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente. I Revisori hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.

 

NORME DISCIPLINARI

Art. 23 - Qualsiasi Socio, anche se riveste cariche in seno alla Società, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio, lo Statuto dell'E.N.C.I. il relativo regolamento di attuazione, tutti i regolamenti dell'E.N.C.I. nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. Il Socio che trasgredisse a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla Società è passibile di sanzioni disciplinari. E' dunque soggetto alle decisioni dei probiviri della Società Italiana Alani nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell'E.N.C.I.

La giustizia di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'E.N.C.I. nelle ipotesi previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto E.N.C.I., nonché dal collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri della Società Italiana Alani sono appellabili avanti la commissione di Disciplina di seconda istanza dell'E.N.C.I. mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata AR nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'E.N.C.I.

Il collegio dei probiviri della Società italiana Alani è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea generale dei Soci fra i Soci che non ricoprano già la carica di Consigliere o di Sindaco, i quali durano in carica tre anni solari. Almeno uno dei membri effettivi sarà preferibilmente un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del collegio dei Probiviri.

Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.

Le denunce a carico di un Socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della Società. In caso di mancanza grave il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.  Il Consiglio procede all'attuazione del lodo emesso dai Probiviri.

I provvedimenti disciplinari che il collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio della Società sono i seguenti: censura;  sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione di un Socio, il collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea Generale dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva.

I provvedimenti disciplinari assunti dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'E.N.C.I. a carico di un proprio Socio, che sia iscritto alla Società Italiana Alani, saranno adottati anche da questa.

 

SCIOGLIMENTO

Art. 24 - La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.

 

VARIE

Art. 25 - Tutte le cariche in seno alla Società sono gratuite, salvo quanto previsto dall'art. 17 per i segretari ed il cassiere che non siano membri del Consiglio.

Art. 26 - Il presente Statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all'Assemblea generale se non dal Consiglio della Società, oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto in assemblea.

In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.

Le deliberazioni relative a modifiche statuarie dovranno essere adottate per votazione da un'Assemblea generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Le modifiche allo Statuto dell'Associazione prima di essere presentate all'assemblea, devono essere comunicate all'E.N.C.I., per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.

Art. 27 - La Società Italiana Alani riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana e in particolare il potere dell' ENCI di nominare un Commissario Straordinario o ad acta, nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto sociale dell'E.N.C.I., nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

Art. 28 -  Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle  norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto

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